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RESPONSABILITÀ 231 E REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

  • Immagine del redattore: Maria Valeria Feraco
    Maria Valeria Feraco
  • 16 mar 2022
  • Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 7 apr 2022

Il 3 marzo scorso è stata definitivamente approvata la legge di riforma della tutela penale del patrimonio culturale, che ne ha ridisegnato la disciplina nella direzione di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Una scelta che non stupisce, ove si consideri che il traffico illecito di opere d’arte e di beni culturali costituisce un business estremamente redditizio per le organizzazioni criminali, insieme al traffico di droga e di armi. A differenza del traffico di droga e di armi, tuttavia, il mercato dei beni culturali – come ben è stato osservato[1] - “non rientra tra i «mercati senza etica necessari», ossia tra i mercati “neri” che si qualificano come «ambiti del tutto illeciti di attività economiche, in quanto ritenute socialmente contrarie agli interessi collettivi e per questo complessivamente vietate…ma è parte integrante di un mercato in sé pienamente lecito – e anzi tradizionalmente connotato da un certo prestigio sociale– che, proprio in ragione del suo pesante “inquinamento” da parte di oggetti di provenienza illegale, è stato appunto definito in ambito criminologico un grey market

Il mercato ”grigio” dell’ arte costituisce dunque il palcoscenico sul quale interagiscono diversi attori: non solo organizzazioni criminali, ma anche operatori quali collezionisti, musei, commercianti, gallerie d’arte. Emblematica in tal senso la vicenda giudiziaria che ha avuto ad oggetto la statua dell’Atleta vittorioso di Lisippo, rinvenuta nel 1964 nella costa antistante la cittadina di Fano e passata di mano in mano, sino a comparire nelle sale del Getty Museum di Malibù. La III sezione penale della Corte di Cassazione, definitivamente pronunciandosi con la sentenza n. 22/2019, ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Pesaro che aveva disposto la confisca della statua sul presupposto – fra gli altri – della negligenza del museo statunitense all’atto dell’acquisto, laddove aveva limitato gli accertamenti in merito alla lecita provenienza dell’opera all’acquisizione di pareri espressi solo dai consulenti del venditore.

Proprio alla luce di vicende come quella appena richiamata, pare opportuna la scelta operata dal legislatore di estendere la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del d. lgs. 231/01 alle ipotesi in cui i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Nello specifico, il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità 231 è stato ampliato mediante l’inserimento dell’articolo 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" che prevede:

- in relazione alle fattispecie di appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518-ter c.p.), importazione illecita di beni culturali ( art. 518-decies c.p.) e uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

- in relazione alle fattispecie di riciclaggio di beni culturali, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 quote;

- in relazione alle fattispecie di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.) e contraffazione di opere d’arte (art. 518 quaterdecies c.p.) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a settecento quote;

- in relazione alle fattispecie di furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.), ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p., falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da quattro cento a novecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti sopraelencati è altresì prevista l’applicazione all’ente delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

L’art. 25-duodevicies del novellato decreto 231, prevede poi in relazione ai delitti di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p. ) l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. Nel caso in cui l’ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

Le società dotate di un MOG 231 sono quindi chiamate ad aggiornare la propria valutazione dei rischi in considerazione dell'estensione del catalogo dei reati presupposto, mentre quelle che non ne sono dotate farebbero bene a valutarne l’implementazione: un passo necessario o quantomeno opportuno non soltanto per le società ed organizzazioni che operano in maniera diretta nel campo dell’arte e del relativo mercato, come case d’asta, gallerie d'arte, soggetti che gestiscono complessi museali, ma anche per tutti quegli enti investono o potrebbero investire capitali in opere o collezioni d’arte o nell'acquisto e ristrutturazione di beni immobili di interesse culturale.

[1] Visconti A., La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma, in Legislazione Penale, 2021.

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