L’ affaire de la remballe: la compliance nell'industria alimentare e l’importanza del whistleblowing
- Maria Valeria Feraco
- 9 mag 2022
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 11 mag 2022
In Francia è iniziato pochi giorni fa il processo nei confronti dell’amministratore delegato e di due dirigenti dell’azienda di macellazione Castel Viandes, accusati di aver riconfezionato e rietichettato - da cui il nome “affaire de la remballe” - carne scaduta ed in alcuni casi contaminata da batteri come la Salmonella e l’Escherichia coli. I prodotti così riconfezionati venivano poi rivenduti anche a grandi catene di distribuzione, fra cui Auchan, Système U, Carrefour, con elevato rischio per la salute dei consumatori. Il caso è venuto alla luce grazie ad un whistleblower, Pierre Hinard, ex responsabile della qualità dell’azienda che ha deciso di denunciare quanto accadeva: la denuncia gli è costata il licenziamento.
Questa vicenda offre lo spunto per alcune brevi considerazioni sul tema della compliance e della responsabilità 231 in materia agroalimentare.
Il primo spunto di riflessione concerne la centralità di un efficace sistema di whistleblowing per i sistemi aziendali di gestione del rischio reato.
In Italia il whistleblowing è stato soggetto di normazione dapprima nel solo settore pubblico, con la legge 190/12, e successivamente nel settore privato con la legge179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. Tale ultimo intervento normativo, ha inciso anche sui modelli di organizzazione gestione e controllo adottati ai sensi del d. lgs. 231/01 introducendovi:
a) l’obbligo di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
b) canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
c) misure idonee a tutelare l’identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell’informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l’anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;
d) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione;
e) nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.
Nel 2019 è stata tuttavia adottata la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione che - in considerazione del ruolo essenziale nel portare alla luce fatti corruttivi o fondati sospetti di illeciti che possono minacciare l’interesse pubblico – estende l’ambito della protezione attraverso alcune novità, tra cui:
- l’ampliamento dei soggetti destinatari della protezione, che ricomprende anche gli ex-dipendenti, i consulenti, i volontari, e – più in generale - chiunque sia coinvolto lavorativamente nell’attività di un ente pubblico o privato;
- l’introduzione dell’obbligo per le imprese con più di 50 dipendenti di dotarsi di più canali di segnalazione interni, di cui almeno uno in grado di assicurare la riservatezza del segnalante;
- l’obbligo di istituzione dei canali di segnalazione esterni, sia per le Amministrazioni pubbliche sia per gli enti privati;
- l’introduzione della possibilità di segnalare tramite la divulgazione pubblica: il whistleblower potrà rivolgersi ai media, alle ONG e ai soggetti simili nel caso in cui, nonostante la segnalazione tramite i canali di segnalazione interni ed esterni la segnalazione non sia stata affrontata adeguatamente o quando c’è un rischio di inquinamento delle prove;
- l’introduzione della possibilità di fornire assistenza legale e finanziaria ai whistleblower;
- introduzione dell’obbligo di prendere in carico le segnalazioni e di mantenere il whistleblower informato entro un tempo ragionevole.
Gli Stati membri, inclusa ovviamente l’Italia, avevano l’obbligo di recepire la direttiva entro il 17 dicembre 2021: tale data è tuttavia spirata inutilmente, poiché la delega per il recepimento, conferita dalla legge 53/2021, è scaduta senza che il Governo abbia adottato la relativa normativa delegata. La previsione di una nuova delega al Governo è stata inserita nel Disegno di Legge (C-3208) approvato dalla Camera il 16 dicembre 2021, in corso di esame alla 14a Commissione permanente (Politiche dell’Unione Europea) in sede referente (S.2481)
Appare dunque auspicabile che si provveda in tempi rapidi ad un adeguato recepimento.
Il secondo spunto di riflessione offerto dall’"affaire de la remballe" concerne poi le peculiarità della compliance 231 nel settore dell’industria agroalimentare.
A tal proposito, giova ricordare che il 6 marzo 2020 è stato presentato il d.d.l. AC 2427, recante “Nuove norme in materia di reati agroalimentari” che – accanto alla riorganizzazione sistematica della categoria dei reati in materia alimentare ed alla rielaborazione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari - prevede una specifica disciplina della responsabilità delle persone giuridiche per l’intero settore dei reati in materia alimentare.[1]
In particolare, il progetto di riforma prevede l’introduzione di un MOG specifico per le imprese alimentari come definite ai sensi dell’art. 3 Reg. (CE) 178/2002, vale a dire ogni soggetto pubblico o privato con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, introducendo così una sorta di “doppio binario” nell’ambito della responsabilità da reato delle persone giuridiche.
Tale scelta, se per un verso appare comprensibile, in ragione dell’elevato valore (dal punto di vista economico, identitario e reputazionale) del settore agroalimentare italiano, desta tuttavia alcune perplessità. Ed infatti, i requisiti introdotti dal legislatore per tale MOG “speciale” sono – a ben vedere – già recepiti dalle Linee guida e best practices in materia di responsabilità 231 sicché non sembra esservi in concreto, una sostanziale differenza tra le due tipologie di MOG. Occorrerà dunque attendere il compimento dell’iter legislativo della riforma per comprenderne gli effettivi risvolti applicativi.

[1] Per un contributo sul tema v. “Parrotta A. - Griffa A. ,”La specificità degli adeguati assetti organizzativi in materia agroalimentare”, in Rivista 231, n. 1 2022.
Comments