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La legge c.d. "Spazzacorrotti" e il d. lgs. 231/01

  • Immagine del redattore: Maria Valeria Feraco
    Maria Valeria Feraco
  • 10 feb 2020
  • Tempo di lettura: 1 min

La legge c.d. "Spazzacorrotti" ha introdotto diverse modifiche al d.lgs. 231/01.

La prima consiste nell'inserimento, tra i reati presupposto, del traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis c.p.

Le altre modifiche hanno invece riguardato il sistema delle sanzioni interdittive applicabili nei confronti dell'ente in ipotesi di condanna per i reati contro la P.A. di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 d.lgs. 231/01.

Ed infatti, se originariamente il decreto prevedeva la condanna alle sanzioni interdittive, per una durata compresa tra uno e due anni, indipendentemente dal fatto che il reato fosse stato commesso da apicali o da sottoposti, a seguito delle modifiche introdotte dalla Spazzacorrotti, la sanzione interdittiva avrà durata maggiore (da quattro a sette anni) qualora il reato sia commesso da un apicale, e durata inferiore (da due a quattro anni) qualora il reato sia commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza.

A fronte di un tale inasperimento sanzionatorio, è stata tuttavia anche introdotta una disposizione premiale.

Ed infatti, se prima della sentenza di primo grado l'ente si e' efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata ordinaria.



 
 
 

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