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231, frodi informatiche e carte di credito

  • Immagine del redattore: Maria Valeria Feraco
    Maria Valeria Feraco
  • 16 dic 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 7 apr 2022

Il 14 dicembre u.s. è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 184/2021, che attua la Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

La nuova normativa ha comportato la modifica di alcune fattispecie del codice penale:

- l’art. 493 ter c.p., che già disciplina l'indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e pagamento, il cui ambito di applicazione è stato esteso tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti;

- l’art. 640 ter c.p. - che punisce il reato di frode informatica – mediante l’estensione dell'aggravante speciale ad effetto speciale (con conseguente procedibilità d’ufficio) di cui al secondo comma all’ipotesi in cui la condotta incriminata produca un trasferimento di danaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

- art. 493 quater c.p. che introduce la nuova fattispecie di “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”;

Le modifiche normative riguardano altresì la responsabilità da reato degli enti di cui al d. lgs. 231/01 con introduzione dell'art. 25-octies.1 rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” il quale individua le sanzioni pecuniarie che si applicano all'ente in relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale agli art. 493 ter e quater e 640 ter.

La norma prevede, nel dettaglio: a) per il delitto di cui all'articolo 493 ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; b) per il delitto di cui all'articolo 493 quater e per il delitto di cui all'articolo 640 ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Inoltre, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Infine, in caso di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.



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